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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 6

ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 24 gennaio 1974

Art. 23
Per ciascuno degli uffici od organi a competenza provinciale previsti dall'art. 5, primo e secondo comma della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, o dalle altre leggi regionali, ivi compresa quella sull'organizzazione degli uffici regionali, prevista dalla disposizione transitoria II dello Statuto, è istituito un ufcifio od organo regionale circondariale con sede in Rimini, e con competenza sul territorio indicato all' art. 2.
Agli uffici od organi regionali circondariali di cui al comma precedente spettano, nell'ambito del Circondario, le stesse competenze ed attribuzioni proprie del corrispondente ufficio od organo provinciale.
Fino a quando non entri in vigore la legge regionale sull'ordinamento degli uffici, di cui alla disposizione transitoria II dello Statuto, alla determinazione del contingente di personale da assegnare agli uffici di cui al primo comma provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale. Il personale sarà reperito fra quello già alle dipendenze della Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge. NORME TRANSITORIE E FINALI I
La data della prima convocazione del Comitato circondariale viene fissata con decreto del Presidente della Regione. II
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio 1974, sugli stati di previsione della spesa di appositi capitoli per le spese di funzionamento e di impianto del Comitato circondariale.
Al maggiore onere complessivo di lire 50.000.000, previsto per l'esercizio 1974, l'Amministrazione regionale provvede con il maggior gettito della tassa di circolazione che, a partire dall'esercizio 1974, viene devoluta alla Regione in ragione del 50% del corrispondente tributo erariale in vigore al 31 dicembre 1970 ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II della presente legge si provvede, per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi, con gli appositi stanziamenti di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica 3a " Spese per il funzionamento degli organi di controllo " del bilancio di previsione, per i quali sul bilancio di previsione 1974 è stata prevista la necessaria disponibilità.

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