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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 6

ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 24 gennaio 1974

INDICE

Chiudere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Chiudere area tit1 Titolo II - ISTITUZIONE IN RIMINI DELLA SPECIALE SEZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
Chiudere area tit1 Titolo III - DECENTRAMENTO DI SERVIZI REGIONALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
E' istituito, quale circoscrizione territoriale di decentramento amministrativo della Regione Emilia - Romagna, il Circondario di Rimini, nell'ambito della Provincia di Forlì.
Nel circondario operano una sezione del Comitato regionale di controllo nonchè un Comitato circondariale, organo della Regione Emilia - Romanga, con funzioni di programmazione e di coordinamento delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale delle Comunità locali.
Il Comitato circondariale promuove e realizza la partecipazione degli enti locali e dei cittadini secondo i principi dello Statuto della Regione Emilia - Romagna. Sede degli organi circondariali è Rimini.
Art. 2
Formano il Circondario i territori dei Comuni di: Bellaria - Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
Art. 3
Il Comitato circondariale, nel quadro dei programmi regionali, predispone i piani di sviluppo economico e sociale del circondario e li propone ai Comuni ed ai competenti organi regionali. A tal fine può compiere studi e ricerche, anche chiedendo la collaborazione dei Comuni, dei loro Consorzi e della Provincia.
Il Comitato circondariale può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del circondario stesso.
Art. 4
Il Comitato circondariale promuove la costituzione di consorzi, nonchè di forme di cooperazione e di associazione fra i Comuni del circondario o fra i Comuni e l'Amministrazione provinciale di Forlì, per l'esercizio delle funzioni loro proprie o delegate.
I Comuni di cui all'articolo 2 possono costituire consorzi per esercitare, nel territorio del circondario, tutte o alcune delle funzioni che analogamente per il restante territorio della Provincia di Forlì la Regione delegherà all'Amministrazione provinciale.
In tale caso la Regione delegherà le funzioni di cui trattasi ai singoli Comuni.
Spetta in ogni caso al Comitato circondariale, secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme regionali concernenti la delega, il coordinamento delle attività delegate dalla Regione ai Comuni del circondario, singoli o associati, nell'ambito del potere di indirizzo e di coordinamento della Regione.
Art. 5
Il Comitato circondariale nomina nel proprio seno il Presidente e un Ufficio di Presidenza.
Art. 6
Il Comitato circondariale è composto da: 16 membri, nominati dal Consiglio comunale di Rimini, di cui 6 della minoranza; 7 membri, nominati dai singoli Consigli dei Comuni del Circondario con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, di cui 3 della minoranza;
5 membri nominati dai singoli Consigli dei Comuni del Circondario con popolazione compresa fra i 10.001 ed i 20.000 abitanti, di cui 2 della minoranza;
3 membri nominati dai singoli Consigli dei Comuni del Circondario con popolazione compresa fra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, di cui 1 della minoranza; 1 membro nominato dai singoli Consigli dei Comuni del Circondario con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
3 membri nominati dal Consiglio provinciale di Forlì, di cui 1 della minoranza; 2 membri nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario.
Art. 7
I Consigli comunali ed il Consiglio provinciale di Forlì procedono alla nomina dei membri di loro competenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Il Comitato circondariale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente.
Detta elezione avviene con le modalità previste dall'articolo 28 dello Statuto della Regione Emilia - Romagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale.
La seduta per l'elezione del Presidente del Comitato circondariale è presieduta dal membro anziano nominato dal Consiglio comunale di Rimini.
L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene nei modi e nelle forme previste dal regolamento del Comitato circondariale. Detto regolamento dovrà prevedere norme intese ad assicurare la rappresentanza articolata delle diverse maggioranze degli enti locali membri, garantendo comunque la presenza delle minoranze nella misura di almeno un terzo dei componenti l'Ufficio di Presidenza.
Art. 9
Salvo che la presente legge o il regolamento interno non dispongano altrimenti, il Comitato circondariale e l'Ufficio di Presidenza deliberano con la presenza della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza dei presenti.
Art. 10
L'incarico di componente del Comitato circondariale ha durata pari a quella del Consiglio comunale, provinciale o regionale che ha nominato il componente stesso.
Il Consiglio comunale, provinciale o regionale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri membri della carica di componente del Comitato circondariale, provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, alla sua sostituzione.
Art. 11
Quando uno o più Consigli comunali o il Consiglio provinciale di Forlì non abbiano proceduto nel termine previsto dall'articolo 7 alla nomina dei membri di loro competenza, o alle sostituzioni di cui al precedente articolo nel termine previsto, il Consiglio regionale, entro 30 giorni, effettua le designazioni dei membri mancanti sceglindoli fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni o della provincia di Forlì e rispettando il numero dei componenti assegnati a ciascun Comune o alla Provincia dall'articolo 6.
Art. 12
Il Comitato circondariale può essere convocato dal Presidente, d' ufficio, o su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti, con le modalità previste dal regolamento interno.
Il Comitato circondariale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.
Art. 13
Almeno una volta all'anno l'Ufficio di Presidenza promuove una pubblica conferenza per discutere sull'attività ed i programmi del Comitato circondariale.
Art. 14
Il Comitato circondariale, oltre a svolgere i compiti previsti dalla presente legge, approva il proprio regolamento interno, programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati dalla Regione e presenta il relativo rendiconto.
Art. 15
Il Comitato circondariale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività ed i programmi del Comitato stesso.
Prima di procedere alla adozione degli atti di cui al precedente articolo, il Comitato circondariale trasmette i relativi progetti ai Consigli comunali, di quartiere, di delegazione o di frazione, nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti, organizzazioni ed associazioni.
I progetti di cui al comma precedente non possono essere portati in discussione davanti al Comitato circondariale prima di 30 giorni dalla data del loro invio ai predetti destinatari.
Entro tale termine tutti gli enti ed organizzazioni interessati possono fare pervenire all'Ufficio di Presidenza osservazioni e proposte.
Il regolamento interno disciplinerà le modalità di esame e di discussione delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonchè l'attività di informazione.
Art. 16
L'Ufficio di Presidenza ha il compito di:
a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;
b) curare i rapporti con gli enti e con gli altri organismi operanti nel territorio;
c) dirigere gli uffici ed i servizi del Comitato circondariale;
d) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;
e) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento interno.
Art. 17
Il Presidente convoca e presiede il Comitato circondariale e l'Ufficio di Presidenza; fissa l'ordine del giorno delle sedute del Comitato circondariale, sentito l'Ufficio di Presidenza; designa un componente dell'Ufficio di Presidenza a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Art. 18
La Regione assicura la disponibilità degli uffici e del personale necessario per il funzionamento del Comitato circondariale.
Art. 19
Il Consiglio regionale approva i programmi di spesa ed i rendiconti del Comitato circondariale.
Art. 20
Spetta al Consiglio regionale determinare con proprio provvedimento le indennità per i membri del Comitato circondariale, in relazione alla carica, alle funzioni ed alle attività svolte.
Art. 21
Le spese per l'istituzione e il funzionamento del Comitato circondariale sono a carico della Regione.
Con singoli provvedimenti la Regione provvede al finanziamento dei piani proposti dal Comitato circondariale e approvati dal Consiglio regionale.
Titolo II
ISTITUZIONE IN RIMINI DELLA SPECIALE SEZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
Art. 22
E' istituita, con sede nel comune di Rimini, una speciale sezione del Comitato di controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali compresi nel territorio del Circondario.
La sezione circondariale è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
a) da tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune del Circondario, eletti dal Consiglio regionale;
b) da un membro nominato dal Commissario del Governo;
c) dal funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale, con esclusione del funzionario componente la sezione provinciale di Forlì del Comitato di controllo.
Per la prima categoria sono nominati due membri supplenti, per le altre due categorie un supplente.
Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun Consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.
Titolo III
DECENTRAMENTO DI SERVIZI REGIONALI
Art. 23
Per ciascuno degli uffici od organi a competenza provinciale previsti dall'art. 5, primo e secondo comma della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, o dalle altre leggi regionali, ivi compresa quella sull'organizzazione degli uffici regionali, prevista dalla disposizione transitoria II dello Statuto, è istituito un ufcifio od organo regionale circondariale con sede in Rimini, e con competenza sul territorio indicato all' art. 2.
Agli uffici od organi regionali circondariali di cui al comma precedente spettano, nell'ambito del Circondario, le stesse competenze ed attribuzioni proprie del corrispondente ufficio od organo provinciale.
Fino a quando non entri in vigore la legge regionale sull'ordinamento degli uffici, di cui alla disposizione transitoria II dello Statuto, alla determinazione del contingente di personale da assegnare agli uffici di cui al primo comma provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale. Il personale sarà reperito fra quello già alle dipendenze della Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge. NORME TRANSITORIE E FINALI I
La data della prima convocazione del Comitato circondariale viene fissata con decreto del Presidente della Regione. II
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio 1974, sugli stati di previsione della spesa di appositi capitoli per le spese di funzionamento e di impianto del Comitato circondariale.
Al maggiore onere complessivo di lire 50.000.000, previsto per l'esercizio 1974, l'Amministrazione regionale provvede con il maggior gettito della tassa di circolazione che, a partire dall'esercizio 1974, viene devoluta alla Regione in ragione del 50% del corrispondente tributo erariale in vigore al 31 dicembre 1970 ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II della presente legge si provvede, per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi, con gli appositi stanziamenti di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica 3a " Spese per il funzionamento degli organi di controllo " del bilancio di previsione, per i quali sul bilancio di previsione 1974 è stata prevista la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 gennaio 1974

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