LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 7
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1973, N. 20 " INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE" E PARZIALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 2
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 26 gennaio 1974
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 1973 in lire 580.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di lire 500.000.000 sul capitolo 04200 " Assegnazione sul fondo per il finanziamento del programma regionale di sviluppo ", quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio 1973 in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, e mediante il prelevamento di lire 50.000.000 dal fondo di cui al capitolo n. 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, e lo storno di lire 30.000.000 dal capitolo n. 66100.
, e mediante il prelevamento di lire 50.000.000 dal fondo di cui al capitolo n. 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, e lo storno di lire 30.000.000 dal capitolo n. 66100.
