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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 8

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 26 gennaio 1974

Art. 10
Decadenza e Rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme del Titolo III della legge 27 dicembre 1971, n. 1 Sito esterno, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine Sito esternodi decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.

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