LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 8
DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 26 gennaio 1974
Art. 2
Riscossione delle tasse
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tale formalità.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è emesso.