LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 8
DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 26 gennaio 1974
Art. 9
Azione giudiziaria
Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.