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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 8

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 26 gennaio 1974

INDICE

Art. 1 - Oggetto delle tasse
Art. 2 - Riscossione delle tasse
Art. 3 - Modalità di pagamento.
Art. 4 - Riscossione coattiva
Art. 5 - Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie
Art. 8 - Ricorsi amministrativi
Art. 9 - Azione giudiziaria
Art. 10 - Decadenza e Rimborsi
Art. 11 - Rinvio alle norme legislative dello Stato
Art. 12 - Abrogazione di norme regionali
Art. 13 - Entrate in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto delle tasse
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa adottati dalla Regione Emilia - Romagna nell'esercizio delle proprie funzioni, ad essa trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, e istituite dalla Regione Emilia - Romagna con la legge del 27 dicembre 1971, n. 1 Sito esterno, nella misura indicata nella tariffa stessa.
Art. 2
Riscossione delle tasse
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tale formalità.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è emesso.
Art. 3
Modalità di pagamento.
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono in modo ordinario con versamento sul cc postale n. 8/ 1717 intestato alla Regione Emilia - Romagna.
Gli importi affluiranno all'Ufficio Registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, di cui al Decreto Ministeriale 12 dicembre 1972, il quale provvederà ad accreditare tali importi alla Regione Emilia - Romagna.
Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 4
Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse si applicano le norme relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
Art. 5
Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6
Sanzioni
Chi esercita un' attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso dalla Regione Emilia - Romagna, o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a L.2.000.
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L.2.000 a L.20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a) in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza.
b) In una sopratassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.
Art. 7
Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie
L'attribuzione delle facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali compete, oltre che agli uffici di cui all'art. 15 della legge regionale del 27 dicembre 1971, n. 1, anche ai funzionari, impiegati e militari citati dalle disposizioni legislative statali in materia di tasse sulle concessioni governative.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma dellalegge 7 febbraio 1951, n. 168 Sito esterno, e successive disposizioni.
Art. 8
Ricorsi amministrativi
Il ricorso di cui all'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, deve essere proposto entro 30 giorni al Presidente della Giunta regionale.
Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di calcolo e nelle ipotesi previste dall' art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.
Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 9
Azione giudiziaria
Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.
Art. 10
Decadenza e Rimborsi
L'accertamento delle violazioni alle norme del Titolo III della legge 27 dicembre 1971, n. 1 Sito esterno, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine Sito esternodi decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.
Art. 11
Rinvio alle norme legislative dello Stato
Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, oltrechè dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative delle tasse sulle concessioni governative.
Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni previste dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1971 a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.
Art. 12
Abrogazione di norme regionali
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Art. 13
Entrate in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 gennaio 1974

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