LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 8
(Legge abrogata art. 241 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, ad eccezione degli artt. 8 e 9 che si riportano:
"Art. 8
Ricorsi amministrativi
Il ricorso di cui all'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, deve essere proposto entro 30 giorni al Presidente della Giunta regionale.
Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.
Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 9
Azione giudiziaria
Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.")