LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 1
La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 130, I comma, della Costituzione
.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali ai sensi dell'articolo 130, II comma, della Costituzione
, ha carattere eccezionale e si esercita mediante richiesta motivata di riesame, nei casi determinati dalla legge.

Il controllo è esercitato dall'organo regionale a tal fine costituito.
L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.