LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 12
Quando all'ordine del giorno del Comitato o delle sezioni figurino atti indicati nell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132
, il presidente convoca anche il medico provinciale rispettivamente del capoluogo della regione o dei capoluoghi di ciascuna provincia.
