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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 13
I componenti dell'organo di controllo decadono qualora sopravvengano cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste da legge della Repubblica.
Nei casi previsti dal comma precedente, la causa di decadenza è contestata dal presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente.
Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del Comitato o della sezione e quella che ha causato l'incompatibilità.
Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.
La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal presidente della Giunta regionale al Commissario di Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'Amministrazione provinciale, per le sostituzioni di rispettiva competenza.

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