LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 14
Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del Comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al presidente della Giunta regionale.