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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 14
Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del Comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al presidente della Giunta regionale.

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