LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 15
Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del Comitato o della sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.