LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 24
Il Comitato e le sezioni debbono ammettere i rappresentanti degli enti sottoposti al controllo, che ne abbiano fatto richiesta, a partecipare, con diritto di parola, alle sedute nelle quali si esaminano le deliberazioni che riguardano gli enti rappresentati; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.
I rappresentanti degli enti suddetti hanno facoltà di farsi accompagnare da altri amministratori e di farsi assistere da funzionari.
La discussione conclusiva e la conseguente decisione del Comitato e delle sezioni hanno luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.