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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974

Art. 36
Le spese per il personale e per il funzionamento e mantenimento degli uffici di cui al precedente articolo 33, sono autorizzate per l'esercizio 1974 nei limiti di somma di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica III - " Spese per il funzionamento degli organi di controllo " della sezione I, titolo I.

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