LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1974, n. 9
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 28 febbraio 1974
Art. 36
Le spese per il personale e per il funzionamento e mantenimento degli uffici di cui al precedente articolo 33, sono autorizzate per l'esercizio 1974 nei limiti di somma di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica III - " Spese per il funzionamento degli organi di controllo " della sezione I, titolo I.