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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1974, n. 10

CELEBRAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 marzo 1974

Art. 2
Il programma comprende:
a) pubblicazione di studi e saggi sulla lotta di liberazione in Emilia - Romagna;
b) iniziative per la diffusione della conoscenza storica della Resistenza nella scuola di ogni ordine e grado;
c) premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza in Emilia - Romagna;
d) promozione di attività cinematrografiche e teatrali mediante premi e contributi;
e) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;
f) promozione di convegni di studio e di ricerca;
g) promozione di iniziative e manifestazioni celebrative, anche d' intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose;
h) partecipazione e sostegno anche finanziario a iniziative degli istituti storici della Resistenza e di altri enti e istituti che perseguono fini analoghi a quelli della presente legge o che comunque concorrono a realizzare gli scopi previsti dall'articolo 1.

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