Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1974, n. 10

CELEBRAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 marzo 1974

Art. 4
Spetta al Consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti dal comitato. Essi sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e nell'opera del CLN, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della federazione
CGIL - CISL - UIL, dell'istituto per la storia della Resistenza dell'Emilia - Romagna, di enti locali e di altre forze sociali o culturali della regione.
Presiede il comitato il Presidente della Regione o un suo delegato.

Espandi Indice