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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1974, n. 10

CELEBRAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 marzo 1974

Art. 7
Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, di cui lire 150.000.000 da stanziare sul bilancio di previsione per l'esercizio 1974 e lire 50.000.000 sul bilancio per l'esercizio 1975.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1974, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, la cui copertura finanziaria è assicurata:
- quanto a lire 100.000.000 mediante la riduzione dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di cui all'elenco n. 2 annesso al bilancio di quell'esercizio, in applicazione dell'articolo 1 della legge n.64 del 27 febbraio 1955 Sito esterno;
- quanto a lire 50.000.000 con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione che, a norma della legge regionale 27 dicembre 1973 n. 48, è determinata nella misura del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971.

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