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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1974, n. 10

CELEBRAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 marzo 1974

Art. 5
Il comitato resta in vita per la durata del programma biennale delle celebrazioni ed è composto da un numero di membri non superiore a cinquanta.
Il comitato è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque componenti.
Deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi per discutere la relazione dell'esecutivo sull'attività svolta, ed il programma di iniziative.
Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto di undici membri e nomina tra questi il segretario.
Spetta al comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso deliberate.

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