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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1974, n. 10

CELEBRAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 marzo 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, nella fedeltà operante alla Carta costituzionale, riconosce e afferma, in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista, e promuove per il 30 anniversario della Resistenza e della Liberazione un programma biennale di iniziative tendenti ad approfondire l'apporto peculiare delle genti dell'Emilia - Romagna al riscatto della regione e dell'intero paese ed a rimeditarlo con senso vivo del presente e nella prospettiva dell'ulteriore progresso civile dell' Italia.
Art. 2
Il programma comprende:
a) pubblicazione di studi e saggi sulla lotta di liberazione in Emilia - Romagna;
b) iniziative per la diffusione della conoscenza storica della Resistenza nella scuola di ogni ordine e grado;
c) premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza in Emilia - Romagna;
d) promozione di attività cinematrografiche e teatrali mediante premi e contributi;
e) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;
f) promozione di convegni di studio e di ricerca;
g) promozione di iniziative e manifestazioni celebrative, anche d' intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili, militari e religiose;
h) partecipazione e sostegno anche finanziario a iniziative degli istituti storici della Resistenza e di altri enti e istituti che perseguono fini analoghi a quelli della presente legge o che comunque concorrono a realizzare gli scopi previsti dall'articolo 1.
Art. 3
Per la definizione ed attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito un " Comitato regionale per il 30 anniversario della Resistenza ".
Esso ha sede presso la Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.
Art. 4
Spetta al Consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti dal comitato. Essi sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e nell'opera del CLN, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della federazione
CGIL - CISL - UIL, dell'istituto per la storia della Resistenza dell'Emilia - Romagna, di enti locali e di altre forze sociali o culturali della regione.
Presiede il comitato il Presidente della Regione o un suo delegato.
Art. 5
Il comitato resta in vita per la durata del programma biennale delle celebrazioni ed è composto da un numero di membri non superiore a cinquanta.
Il comitato è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque componenti.
Deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi per discutere la relazione dell'esecutivo sull'attività svolta, ed il programma di iniziative.
Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto di undici membri e nomina tra questi il segretario.
Spetta al comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso deliberate.
Art. 6
Il comitato può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a farne parte anche membri esterni. Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del comitato.
Art. 7
Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, di cui lire 150.000.000 da stanziare sul bilancio di previsione per l'esercizio 1974 e lire 50.000.000 sul bilancio per l'esercizio 1975.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1974, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, la cui copertura finanziaria è assicurata:
- quanto a lire 100.000.000 mediante la riduzione dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di cui all'elenco n. 2 annesso al bilancio di quell'esercizio, in applicazione dell'articolo 1 della legge n.64 del 27 febbraio 1955 Sito esterno;
- quanto a lire 50.000.000 con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione che, a norma della legge regionale 27 dicembre 1973 n. 48, è determinata nella misura del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 marzo 1974

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