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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. 11

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972, N. 9 " NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NN. 1- 2- 3- 4- 5- 6 E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NN. 7- 8- 9- 10- 11", E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE STESSA

(Legge di interpretazione autentica e di pura modifica.

Vedi note agli articoli 4 e 5 e articolo 3 L.R. 11 ottobre 1972 n. 9)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 5 marzo 1974

Art. 1
Interpretazione autentica
Le funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, comprendono sia le funzioni trasferite sia le funzioni delegate di cui all'articolo 1 della stessa legge.