Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1974, n. 12

NORME PER IL PIANO REGIONALE OSPEDALIERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 7 marzo 1974

Art. 1
Predisposizione del piano regionale ospedaliero
La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proporrà un piano regionale ospedaliero elaborato a norma del terzo comma, n. 2, dell'articolo 24 dello Statuto, col concorso della competente commissione consiliare.
La Giunta regionale predisporrà il piano, di cui al primo comma, conformemente alle indicazioni contenute nel documento programmatico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 35 del 30 gennaio 1974.

Espandi Indice