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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1974, n. 12

NORME PER IL PIANO REGIONALE OSPEDALIERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 7 marzo 1974

Art. 2
Obiettivi del piano regionale ospedaliero
Il piano regionale ospedaliero deve tendere a realizzare i seguenti obiettivi:
a) individuazione dei livelli organizzativo - funzionali della rete ospedaliera regionale sulla base degli effettivi fabbisogni delle prestazioni ospedaliere, sia relativi ai servizi sia relativi ad attività diagnostico - curative mediche e chirurgiche generali e specialistiche, nonchè la loro equilibrata distribuzione sul territorio regionale, al fine del superamento degli attuali squilibri territoriali;
b) integrazione e articolazione delle attività ospedaliere, al fine di eliminare l'attuale situazione di concorrenzialità e di distribuzione irrazionale delle attività medesime;
c) unificazione, in relazione alle esigenze del territorio servito, dalla direzione politico - amministrativa degli ospedali ubicati nell'ambito di una medesima unità locale dei servizi sanitari e sociali o, in mancanza di questa, nell'ambito di una medesima entità territoriale individuata su base comprensoriale. Tale unificazione sarà attuata mediante la fusione degli enti ospedalieri che gestiscono tali ospedali, tenuto peraltro conto di eccezioni nelle unità locali di più grandi dimensioni;
d) fusione o concentrazione o altro procedimento di coordinamento degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali specializzati o per lungodegenti con enti ospedalieri che gestiscono ospedali generali, al fine di un collegamento fra tali servizi e il territorio;
e) individuazione, negli ambiti dei territori delle istituende unità locali dei servizi sanitari e sociali servite da più ospedali, dei punti emergenti della rete ospedaliera su cui fare perno, al fine di relaizzare negli ospedali stessi i migliori livelli di servizio, in relazione ai bisogni di spedalizzazione di base, utilizzando in maniera coordinata e integrata ovvero riconvertendo tutte le strutture ospedaliere esistenti nei singoli territori;
f) potenziamento e miglioramento dei servizi di diagnosi a cura, con particolare riferimento ai fabbisogni sanitari di base nel complesso delle strutture ospedaliere presenti nel territorio di ogni istituenda unità locale, al fine di realizzare, per le medesime funzioni, l'effettiva parità di prestazioni;
g) integrazione funzionale dell'ospedale con i servizi sanitari esistenti o istituendi sul territorio, realizzati attraverso anche il potenziamento dei servizi di base, al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'attività intra - ospedaliera e di svolgere, all'esterno, funzioni di supporto tecnico - sanitario rivolte particolarmente alla prevenzione, alla lotta contro le malattie sociali e alla riabilitazione.
Ai fini sopra indicati, il piano regionale ospedaliero accerta gli standards di efficienza ospedaliera, motivati da obiettive esigenze sanitarie del territorio, tenuto conto della contemporanea realizzazione di poliambulatori e di strutture extraospedaliere di prevenzione, nonchè della ristrutturazione complessiva dei servizi pre e post - ricovero ospedaliero.

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