Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1974, n. 12

NORME PER IL PIANO REGIONALE OSPEDALIERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 7 marzo 1974

Art. 3
Comitato regionale per il piano regionale ospedaliero
Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'articolo 1, è costituito, con deliberazione del consiglio regionale, un comitato tecnico regionale.
I lavori del comitato tecnico regionale sono coordinati dall'assessore regionale alla sanità, d' intesa col presidente della competente commissione consiliare.
Il comitato tecnico regionale, oltre a predisporre proposte in ordine al piano regionale ospedaliero, esprime pareri sui programmi finanziari formulati ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno e della legge 8 maggio 1971, n. 304 Sito esterno, e destinati prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico - sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia e analisi, nonchè sulle opere di edilizia ospedaliera finanziate dalla Regione. Esprime altresì pareri nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Espandi Indice