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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1974, n. 12

NORME PER IL PIANO REGIONALE OSPEDALIERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 7 marzo 1974

Art. 5
Formazione di provvedimenti incidenti sulla programmazione ospedaliera
Fino all'approvazione del piano regionale ospedaliero non possono essere adottati, se non per comprovati motivi e per necessità assolutamente indifferibili, previo parere favorevole dell'assessore regionale alla sanità, espresso su conforme deliberazione della competente commissione consiliare, i provvedimenti degli enti ospedalieri concernenti:
a) l'acquisto di attrezzature scientifiche, per il quale è richiesto il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'articolo 14 lettera a) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno;
b) l'istituzione, la soppressione o la modificazione di servizi igienico - organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni;
c) le opere di costruzione, di ampliamento o di trasformazione, salvo la normale manutenzione;
d) le piante organiche del personale nonchè la copertura dei posti previsti dalla pianta organica per il personale medico e vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il conferimento di incarichi ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno.
A tal fine, l'ente ospedaliero che intende adottare taluno dei provvedimenti sopra elencati, invia allo assessore regionale alla sanità una proposta del provvedimento con l'occorrente indicazione degli aspetti tecnico - sanitari e finanziari della proposta stessa e l'illustrazione dei motivi che rendono necessario il provvedimento e che ne giustificano l'adozione di urgenza prima dell'approvazione del piano regionale ospedaliero. Nel caso che sia richiesto dall'articolo 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, alla proposta deve essere unito il parere del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale con allegato il verbale integrale della riunione. Ove, infine, il provvedimento concerna opere di costruzione, di ampliamento di trasformazione, alla proposta deve essere allegata anche copia del relativo progetto di massima.
Nel caso in cui la competente commissione consiliare ritenga di dover deliberare negativamente sulla proposta, viene sentito l'ente ospedaliero interessato prima di assumere la decisione definitiva.
L'assessore regionale si pronuncia di norma entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta e il suo parere è comunicato all'ente ospedaliero e al comitato regionale di controllo o alla competente sezione speciale di esso.
L'assessore regionale alla sanità e la competente commissione consiliare possono chiedere al comitato tecnico regionale, previsto dall'articolo 3, pareri sui provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo.

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