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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 1974, n. 12

NORME PER IL PIANO REGIONALE OSPEDALIERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 7 marzo 1974

INDICE

Art. 1 - Predisposizione del piano regionale ospedaliero
Art. 2 - Obiettivi del piano regionale ospedaliero
Art. 3 - Comitato regionale per il piano regionale ospedaliero
Art. 4 - Partecipazione alla formulazione del piano regionale
Art. 5 - Formazione di provvedimenti incidenti sulla programmazione ospedaliera
Art. 6 - Provvedimenti di esecuzione di programmi regionali settoriali
Art. 7 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Predisposizione del piano regionale ospedaliero
La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proporrà un piano regionale ospedaliero elaborato a norma del terzo comma, n. 2, dell'articolo 24 dello Statuto, col concorso della competente commissione consiliare.
La Giunta regionale predisporrà il piano, di cui al primo comma, conformemente alle indicazioni contenute nel documento programmatico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 35 del 30 gennaio 1974.
Art. 2
Obiettivi del piano regionale ospedaliero
Il piano regionale ospedaliero deve tendere a realizzare i seguenti obiettivi:
a) individuazione dei livelli organizzativo - funzionali della rete ospedaliera regionale sulla base degli effettivi fabbisogni delle prestazioni ospedaliere, sia relativi ai servizi sia relativi ad attività diagnostico - curative mediche e chirurgiche generali e specialistiche, nonchè la loro equilibrata distribuzione sul territorio regionale, al fine del superamento degli attuali squilibri territoriali;
b) integrazione e articolazione delle attività ospedaliere, al fine di eliminare l'attuale situazione di concorrenzialità e di distribuzione irrazionale delle attività medesime;
c) unificazione, in relazione alle esigenze del territorio servito, dalla direzione politico - amministrativa degli ospedali ubicati nell'ambito di una medesima unità locale dei servizi sanitari e sociali o, in mancanza di questa, nell'ambito di una medesima entità territoriale individuata su base comprensoriale. Tale unificazione sarà attuata mediante la fusione degli enti ospedalieri che gestiscono tali ospedali, tenuto peraltro conto di eccezioni nelle unità locali di più grandi dimensioni;
d) fusione o concentrazione o altro procedimento di coordinamento degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali specializzati o per lungodegenti con enti ospedalieri che gestiscono ospedali generali, al fine di un collegamento fra tali servizi e il territorio;
e) individuazione, negli ambiti dei territori delle istituende unità locali dei servizi sanitari e sociali servite da più ospedali, dei punti emergenti della rete ospedaliera su cui fare perno, al fine di relaizzare negli ospedali stessi i migliori livelli di servizio, in relazione ai bisogni di spedalizzazione di base, utilizzando in maniera coordinata e integrata ovvero riconvertendo tutte le strutture ospedaliere esistenti nei singoli territori;
f) potenziamento e miglioramento dei servizi di diagnosi a cura, con particolare riferimento ai fabbisogni sanitari di base nel complesso delle strutture ospedaliere presenti nel territorio di ogni istituenda unità locale, al fine di realizzare, per le medesime funzioni, l'effettiva parità di prestazioni;
g) integrazione funzionale dell'ospedale con i servizi sanitari esistenti o istituendi sul territorio, realizzati attraverso anche il potenziamento dei servizi di base, al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'attività intra - ospedaliera e di svolgere, all'esterno, funzioni di supporto tecnico - sanitario rivolte particolarmente alla prevenzione, alla lotta contro le malattie sociali e alla riabilitazione.
Ai fini sopra indicati, il piano regionale ospedaliero accerta gli standards di efficienza ospedaliera, motivati da obiettive esigenze sanitarie del territorio, tenuto conto della contemporanea realizzazione di poliambulatori e di strutture extraospedaliere di prevenzione, nonchè della ristrutturazione complessiva dei servizi pre e post - ricovero ospedaliero.
Art. 3
Comitato regionale per il piano regionale ospedaliero
Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'articolo 1, è costituito, con deliberazione del consiglio regionale, un comitato tecnico regionale.
I lavori del comitato tecnico regionale sono coordinati dall'assessore regionale alla sanità, d' intesa col presidente della competente commissione consiliare.
Il comitato tecnico regionale, oltre a predisporre proposte in ordine al piano regionale ospedaliero, esprime pareri sui programmi finanziari formulati ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno e della legge 8 maggio 1971, n. 304 Sito esterno, e destinati prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico - sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia e analisi, nonchè sulle opere di edilizia ospedaliera finanziate dalla Regione. Esprime altresì pareri nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5.
Art. 4
Partecipazione alla formulazione del piano regionale
Alla formulazione del piano regionale ospedaliero concorrono gli enti locali, gli enti ospedalieri, le università, le organizzazioni sindacali e le altre organizzazioni interessate al processo di formazione, attuazione e adeguamento del piano regionale ospedaliero, secondo le indicazioni del documento programmatico di cui al secondo comma dell'articolo 1.
Art. 5
Formazione di provvedimenti incidenti sulla programmazione ospedaliera
Fino all'approvazione del piano regionale ospedaliero non possono essere adottati, se non per comprovati motivi e per necessità assolutamente indifferibili, previo parere favorevole dell'assessore regionale alla sanità, espresso su conforme deliberazione della competente commissione consiliare, i provvedimenti degli enti ospedalieri concernenti:
a) l'acquisto di attrezzature scientifiche, per il quale è richiesto il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'articolo 14 lettera a) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno;
b) l'istituzione, la soppressione o la modificazione di servizi igienico - organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni;
c) le opere di costruzione, di ampliamento o di trasformazione, salvo la normale manutenzione;
d) le piante organiche del personale nonchè la copertura dei posti previsti dalla pianta organica per il personale medico e vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il conferimento di incarichi ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno.
A tal fine, l'ente ospedaliero che intende adottare taluno dei provvedimenti sopra elencati, invia allo assessore regionale alla sanità una proposta del provvedimento con l'occorrente indicazione degli aspetti tecnico - sanitari e finanziari della proposta stessa e l'illustrazione dei motivi che rendono necessario il provvedimento e che ne giustificano l'adozione di urgenza prima dell'approvazione del piano regionale ospedaliero. Nel caso che sia richiesto dall'articolo 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, alla proposta deve essere unito il parere del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale con allegato il verbale integrale della riunione. Ove, infine, il provvedimento concerna opere di costruzione, di ampliamento di trasformazione, alla proposta deve essere allegata anche copia del relativo progetto di massima.
Nel caso in cui la competente commissione consiliare ritenga di dover deliberare negativamente sulla proposta, viene sentito l'ente ospedaliero interessato prima di assumere la decisione definitiva.
L'assessore regionale si pronuncia di norma entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta e il suo parere è comunicato all'ente ospedaliero e al comitato regionale di controllo o alla competente sezione speciale di esso.
L'assessore regionale alla sanità e la competente commissione consiliare possono chiedere al comitato tecnico regionale, previsto dall'articolo 3, pareri sui provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 6
Provvedimenti di esecuzione di programmi regionali settoriali
Le disposizioni del precedente articolo 5 non si applicano ai provvedimenti adottati in esecuzione dei programmi finanziari formulati ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno e della legge 8 maggio 1971 n. 304 Sito esterno, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 marzo 1974

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