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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1974, n. 15

RIFINANZIAMENTO PER GLI ESERCIZI 1974 E 1975 DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1972, N. 11 " FINANZIAMENTO DEI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI - NIDO ORGANIZZATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA REGIONE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 14 maggio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 11, è autorizzata, rispettivamente per gli esercizi 1974 e 1975, la spesa di lire 100 milioni e di lire 150 milioni.
Le modalità ed i termini per la concessione del contributo stesso sono quelli previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 11.
La misura del contributo massimo per ogni singolo corso, prevista dall'articolo 5, è elevata a lire 10.000.000.
Art. 2
All'onere di L.100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1974, la Regione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per lo esercizio medesimo ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di cui all'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio stesso.
Alla maggiore spesa di L.50.000.000, autorizzata per l'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l' amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune attribuito pro- quota alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 3
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap.11550 " Contributi alle amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi di preparazione per il personale degli asili - nido " (titolo I - sezione II - categoria 4a - rubrica 2a)
L.100.000.000
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ".
L.100.000.000
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale, ai sensi dell'art. 44, 2 comma, dello Statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1974

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