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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. 17

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1973, N. 29 " POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 20 maggio 1974

Art. 1
Autorizzazioni di spesa
In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 è autorizzata la concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati articoli della legge regionale anzidetta nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:
a) Art. 2: L.1.900.000.000
b) Art. 3: L.4.600.000.000
c) Art. 8: L.1.500.000.000
In aggiunta al limite d' impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli articoli 2 lettera b) e 3 primo comma della stessa legge, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite d' impegno di lire 650.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d' impegno anzidetto sono determinate in lire 650 milioni per gli esercizi dal 1974 al 1995, in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
In aggiunta al limite d' impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione di prestiti fino ad anni 5 per l'acquisto di bestiame bovino nonchè di attrezzature zootecniche previste dall'articolo 5 della legge regionale suddetta, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relative all'esercizio 1974 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite d' impegno sono determinate in lire 200.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1978, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.
I contributi verranno erogati con le procedure previste dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

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