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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. 17

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1973, N. 29 " POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 20 maggio 1974

Art. 3
Autorizzazione a contrarre mutui
Per il finanziamento di quota parte degli oneri indicati nel precedente articolo, l'amministrazione regionale provvede ad accendere mutui passivi per lire 6.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ad anni 20 ed un tasso che, per la quota di competenza dell'esercizio 1974, non potrà superare il 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per i due esercizi successivi, non potrà superare il 10% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per gli esercizi dal 1974 al 1976.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.590.000.000 per l'esercizio 1975, in L.1.300.000.000 per l'esercizio 1976, in L.2.010.000.000 a partire dall'esercizio 1977 e fino all'esercizio 1994, in L.1.420.000.000 per l'esercizio 1995 ed in lire 710.000.000 per l'esercizio 1996. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall' esercizio 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrattazione dei mutui, l'operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quarto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.590.000.000 prevista per l'esercizio 1975, di L.710.000.000 prevista per l'esercizio 1976 e di L.710.000.000 prevista per l'esercizio 1977, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.

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