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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 18

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 27 maggio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Istituzione dell'Azienda
E' istituita l'azienda regionale delle foreste dell' Emilia - Romagna.
L'azienda è munita di personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della regione.
Art. 2
Finalità dell'Azienda
L'azienda, nell'ambito delle direttive programmatiche del consiglio regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, si propone di:
a) contribuire alla difesa del suolo ed al ripristino dell'equilibrio bio - ecologico dei territori sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;
b) assicurare la più efficace funzione protettiva e produttiva dei boschi e dei terreni amministrati;
c) conservare e migliorare il patrimonio forestale della regione;
d) promuovere e partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente nonchè della tecnologia del legno, attuate dagli istituti o enti specializzati;
e) svolgere e coordinare sul piano tecnico le attività vivaistiche, con la possibilità di costituire uno o più vivai regionali di idonee dimensioni, al fine di produrre postime atte al rimboschimento da fornire anche ad enti pubblici e a privati.
Art. 3
Patrimonio silvo - pastorale della Regione, patrimonio dell'Azienda e relativa gestione
L'azienda, salvo quanto previsto all'articolo 4, provvede alla gestione tecnico - amministrativa dei seguenti beni ad essa affidati dalla regione:
a) foreste, terreni, fabbricati e impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e che, trasferiti alla regione in attuazione dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno, entreranno a far parte del patrimonio indisponibile della regione stessa;
b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno alla regione;
c) le eventuali pertinenze dei beni di cui alle lettere a) e b).
Il patrimonio dell'azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste, i terreni, i fabbricati e gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) del I comma del presente articolo.
I boschi e i terreni che a qualsiasi titolo pervengano all'azienda entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione.
Art. 4
Gestione del patrimonio silvo - pastorale della Regione da parte di aziende speciali consorziali
La gestione dei beni indicati all'articolo 3 viene trasferita, nei limiti di cui al successivo comma, alle aziende speciali consorziali, che si siano costituite per la gestione dei beni silvo - pastorali di comuni, comunità montane, province o altri enti pubblici o collettivi.
In questi casi la regione affida a tali aziende la gestione, assumendosene il relativo onere finanziario, dei propri beni silvo - pastorali che concorrano a formare un' unità organica di gestione con quelli degli enti di cui al primo comma.
Ai fini della gestione comune del proprio patrimonio, la regione può partecipare alla istituzione o entrare a far parte dei consorzi per la costituzione di aziende speciali di cui sopra, a parità di diritti e di obblighi con gli altri enti e secondo modalità e forme di rappresentanza stabilite negli statuti consortili.
Nel caso in cui i soggetti di cui al primo comma non abbiano costituito aziende speciali consorziali, la regione ne promuove la costituzione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e mediante la concessione di contributi e finanziamenti da stabilirsi con appositi provvedimenti.
Le aziende speciali consorziali, di cui al presente articolo, potranno avvalersi di personale comandato dalla regione.
Art. 5
Gestione di altri beni appartenenti ad Enti pubblici o a privati
L'azienda può assumere la gestione di parchi naturali, riserve naturali, oasi faunistiche e in genere di aree protette per la conservazione della natura appartenenti ad enti pubblici o a privati, qualora ne sia espressamente richiesta e sempre che non agiscano in loco aziende speciali consorziali per la gestione di patrimoni silvo - pastorali o enti pubblici ai quali detta gestione possa essere affidata, e che accettino la gestione stessa.
Art. 6
Gestione di altri beni appartenenti ad Enti pubblici o a privati
Quando motivi d' ordine tecnico - amministrativo richiedano una gestione unitaria, l'azienda può assumere la gestione di beni silvo - pastorali appartenenti alle regioni limitrofe, sulla base di apposite convenzioni tra le regioni interessate.
L'azienda può altresì sempre sulla base di apposite convenzioni e in attesa che si costituiscano le aziende speciali consorziali, assumere la gestione dei beni silvo - pastorali di comuni, di province, di altri enti e di privati nonchè attuare opere di rimboschimento e di miglioramento silvo - pastorale dei loro terreni.
Art. 7
Programmi dell'azienda
I programmi dell'azienda devono essere armonizzati con i programmi di sviluppo economico e territoriale predisposti a norma delle vigenti leggi.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA
Art. 8
Organi dell'azienda
Sono organi dell'azienda:
a) il presidente
b) la commissione amministratrice
c) il collegio dei revisori.
Art. 9
Il Presidente
Il presidente dell'azienda viene eletto dal consiglio regionale con le procedure previste dall'articolo 62 dello statuto della regione.
Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.
Art. 10
La Commissione Amministratrice
La commissione amministratrice è composta dal presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal consiglio regionale.
La commissione amministratrice è costituita con decreto del presidente della regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni;
decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al 1 comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
La commissione può essere sciolta con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda o da procurare danni irreparabili al patrimonio affidatole.
Art. 11
Compiti della Commissione Amministratrice
La commissione amministratrice provvede a:
a) deliberare il programma quinquennale e i piani - stralcio annuali di gestione e di miglioramento;
b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
c) deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3, previa relazione del collegio dei revisori;
d) deliberare i programmi trimestrali di gestione relativi al patrimonio affidato all'azienda;
e) approvare i piani di assestamento e i progetti relativi al miglioramento del patrimonio silvo - pastorale affidato all'azienda;
f) proporre alla regione l'acquisizione di boschi e terreni;
g) formulare alla regione proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sull'entità del patrimonio ad essa affidato o ne vincolino la disponibilità per una durata superiore ad un anno ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi;
h) deliberare sugli atti e contratti, necessari per la attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire 5 milioni;
i) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
l) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
m) deliberare sull'organizzazione degli uffici;
n) proporre al consiglio regionale il regolamento organico del personale dell'azienda;
o) formulare le richieste di comando del personale regionale;
p) provvedere alla designazione del direttore;
q) deliberare su tutti gli altri affari che ad essa siano sottoposti dal presidente.
Art. 12
Riunioni e deliberazioni della Commissione Amministratrice
Le riunioni della commissione amministratrice sono convocate dal presidente.
L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la commissione amministratrice può essere convocata, a mezzo di comunicazione telegrafica, con preavviso di quarantotto ore.
Il presidente ha l'obbligo di convocare la commissione ogni trimestre e quando ne facciano richiesta almeno tre commissari.
La commissione amministratrice delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), e), i), m), p) del precedente articolo 11 sono adottate a maggioranza dei componenti la commissione.
Art. 13
Provvedimenti urgenti
Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 11, il presidente compie gli atti e assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidata all'azienda.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica della commissione amministratrice nella sua prima riunione.
In caso di mancata ratifica, la commissione amministratrice adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.
Art. 14
Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal consiglio regionale.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.
Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della regione.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
Art. 15
I Vicepresidenti
La commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato dalla minoranza.
I vicepresidenti sostituiscono, a turno, il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 16
Compensi al Presidente, ai Vicepresidenti, ai Commissari ed ai Revisori
I compensi del presidente, dei vicepresidenti, dei commissari e dei revisori sono stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.
Art. 17
Il Direttore
Il direttore dell'azienda è nominato dal presidente della regione su designazione della commissione amministratrice dell'azienda.
Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde alla commissione amministratrice e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti, inerenti alla gestione, che gli siano affidati dal presidente o dalla commissione amministratrice.
Art. 18
Personale
Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorrere dalla sua costituzione, l'azienda si avvale di norma di personale regionale comandato ovvero di personale statale messo a disposizione della regione.
Il contingente di personale regionale comandato non può superare, per ciascun livello funzionale, i limiti di cui all'allegata tabella A.
Il personale comandato opera alle dipendenze degli organi dell'azienda e il servizio da esso prestato presso l'azienda stessa è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione regionale.
Alla relativa spesa provvede direttamente, ed a proprio carico, l'azienda la quale è altresì tenuta a versare all'amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Titolo III
VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 19
Vigilanza e controlli
La vigilanza sulla gestione dell'azienda è esercitata dal consiglio regionale e dalla giunta regionale secondo le disposizioni dello statuto e della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), i), m) del precedente articolo 11 sono soggette all'approvazione del consiglio regionale; quelle di cui alla lettera h) del precedente articolo 11 e quelle di cui al successivo articolo 22 sono soggette all'approvazione della giunta regionale.
Titolo IV
BILANCIO E FINANZA
Art. 20
Bilancio dell'Azienda
L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della regione e contestualmente ad esso approvato dal consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 21
Finanziamenti
L'azienda realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della regione;
b) contributi straordinari della regione;
c) eventuali contributi dello Stato;
d) eventuali contributi di enti locali;
e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;
f) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
g) eventuali altre entrate o contributi.
Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della regione e verranno introitati in apposito capitolo istituito nella parte entrata al titolo III (entrate extra - tributarie).
Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte mediante contributi straordinari a carico del bilancio regionale attraverso la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa (titolo I - sezione 4 - rubrica 4).
Art. 22
Servizio di Tesoreria
Il servizio di tesoreria dell'azienda, affidato ad un istituto di credito con deliberazione della commissione amministratrice, è regolato dalle norme di cui alla legge regionale 27 marzo 1972, n. 4, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria della regione e al relativo regolamento di attuazione 28 luglio 1973, n. 27, in quanto applicabili.
Art. 23
Finanziamenti ordinari per gli esercizi 1974, 1975 e 1976
L'amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.
Per l'esercizio finanziario 1974 il contributo ammonta a lire 400.000.000, per l'esercizio 1975 a Lire 400.000.000, per l'esercizio 1976 a L.500.000.000.
All'onere di L.400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1974, la amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, ed il prelevamento di pari somma:
a) quanto a L.300.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, secondo la esatta destinazione attribuita a tale spesa nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione medesimo;
b) quanto a L.100.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale spesa nell'apposita voce dell' elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione medesimo.
Ai maggiori oneri di L.100.000.000 per l'esercizio 1975 e di L.100.000.000 per l'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con il maggiore gettito della tassa regionale di circolazione.
Art. 24
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 è apportata la seguente variazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, numero 64 Sito esterno:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.100.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 è apportata la seguente variazione:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap.06500 " Utile netto della gestione economica dell'Azienda regionale delle foreste (titolo III - categoria 2a)( cni) per memoria
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap.27300 " Contributo ordinario annuo della regione per le spese di primo impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste " (Titolo I - sezione 4a - categoria 4a - rubrica 4a)( cni)
L.400.000.000
Cap.27350 " Ripiano della perdita netta della gestione economica dell'Azienda regionale delle foreste " (titolo I - sezione 4a - rubrica 4a - categoria 4a)( cni) per memoria
Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.300.000.000
Sito esterno
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
All'esclusiva esecuzione delle opere silvo - pastorali e di sistemazione idraulico - estensiva, sui terreni affidati alla sua gestione, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi con preferenza, a parità di condizioni, alle cooperative di lavoratori forestali.
Quando l'azienda provvede in amministrazione diretta, si avvale di operai avventizi iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Art. 26
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predispone il regolamento di organizzazione e di gestione dell'azienda, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.
Art. 27
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nello statuto - regolamento dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, di cui al
RD 5 ottobre 1933 n. 1577, e le norme di contabilità generale dello Stato. Conservano inoltre vigore, finchè non sarà provveduto diversamente dalla regione, le disposizioni del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con
RD 16 maggio 1926, n. 1126, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge. TABELLA A
Tabella del contingente di personale regionale comandabile presso l'Azienda delle Foreste. Livello funzionale retributivo 2 n. 8 Livello funzionale retributivo 3 n. 8 Livello funzionale retributivo 4 n. 24 Livello funzionale retributivo 5 n. 7 Livello funzionale retributivo 6 n. 2 Livello funzionale retributivo 7 n. 1 Totale generale posti n. 50

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 maggio 1974

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