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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 giugno 1974, n. 22

MODIFICA DELL'ART. 109 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1973, N. 25, NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1973, N. 26 " PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 dell' 8 giugno 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
Il secondo comma dell'art. 109 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, nel testo modificato dall' art. 36 della legge regionale 20 luglio 1973 n. 26, è sostituito dal seguente:
" L'inquadramento ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'art. 120. La decorrenza agli effetti giuridici ed economici è fissata all'1 aprile 1972 o a quella posteriore data nella quale il personale ha iniziato il servizio presso la Regione. Nei confronti del personale trasferito a norma dell'art. 2 del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esternoDPR 14 gennaio 1972, n. 1 Sito esternoDPR 15 gennaio 1972, n. 7 Sito esterno

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 giugno 1974

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