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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 luglio 1974, n. 24

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA ELETTRIFICAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 2 luglio 1974

Art. 1
Al fine di favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola nell'ambito del proprio territorio, la Regione contribuisce alla spesa per la realizzazione d' impianti di distribuzione d' energia elettrica per usi domestici ed applicazioni aziendali e per il potenziamento di quelli esistenti.
Gli interventi finanziari disposti con la presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di impianti nelle zone agricole che ne sono sprovviste e nelle quali l'intensità degli insediamenti umani rende più urgenti gli impianti stessi.
Sono ammesse a contributo tutte le opere necessarie per gli allacciamenti, comprese le derivazioni alle singole utenze.
I benefici, di cui alla presente legge, non sono cumulabili con quelli derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato.

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