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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 luglio 1974, n. 24

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA ELETTRIFICAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 2 luglio 1974

Art. 7
Ad opere eseguite, sulla base dello stato finale dei lavori verificati in via amministrativa e tecnica, distintamente per ciascun progetto realizzato, l'Ente - o il Comitato - che ha approvato il progetto esecutivo liquiderà all'ENEL o all'Azienda municipalizzata la quota di contributo a carico della Regione.
L'Ente o il Comitato, di cui al comma precedente, hanno facoltà di avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti di cui alla presente legge, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Ai fini della erogazione dei contributi, sono autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale, apposite aperture di credito a favore dei Presidenti delle Comunità montane, delle Giunte provinciali e del Comitato circondariale di Rimini, sia in conto della competenza che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole Province, alle Comunità montane o al Comitato circondariale di Rimini ai sensi del precedente articolo 4. I Presidenti delle Province, delle Comunità montane e del Comitato circondariale di Rimini dispongono la erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma dei Presidenti stessi e dei responsabili degli uffici di ragioneria o, in assenza di essi, di un funzionario appositamente incaricato.
Per il funzionamento delle aperture di credito, di cui al precedente comma, si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme degli articoli 56- 61 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

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