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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 luglio 1974, n. 24

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA ELETTRIFICAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 2 luglio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola nell'ambito del proprio territorio, la Regione contribuisce alla spesa per la realizzazione d' impianti di distribuzione d' energia elettrica per usi domestici ed applicazioni aziendali e per il potenziamento di quelli esistenti.
Gli interventi finanziari disposti con la presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di impianti nelle zone agricole che ne sono sprovviste e nelle quali l'intensità degli insediamenti umani rende più urgenti gli impianti stessi.
Sono ammesse a contributo tutte le opere necessarie per gli allacciamenti, comprese le derivazioni alle singole utenze.
I benefici, di cui alla presente legge, non sono cumulabili con quelli derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato.
Art. 2
I contributi saranno erogati per allacciamenti elettrici e per il potenziamento di impianti esistenti riguardanti aziende agricole singole o associate, abitazioni di lavoratori agricoli, ovvero di residenti stabili che esercitano attività di lavoro autonomo o dipendente connesso con le attività agricole.
Avranno priorità i programmi d' intervento riguardanti prevalentemente aziende a conduzione diretto - coltivatrice, singole o associate, o cooperative agricole.
Art. 3
L'esecuzione dei lavori di elettrificazione agricola, di cui alla presente legge, si realizza attraverso convenzioni da stipularsi tra l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) o le Aziende municipalizzate operanti nel settore e la Regione Emilia - Romagna.
Le convenzioni fissano la ripartizione dei rispettivi oneri di spesa.
La quota a carico della Regione sarà pari al 60% per gli allacciamenti, elevata al 65% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, modificata dalla legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno, ed al 50% per il potenziamento degli impianti esistenti.
Art. 4
Su proposta della Giunta il Consiglio regionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di sviluppo delle zone montane e degli indici di elettrificazione rurale, provvede:
- a ripartire e ad accreditare alle Comunità montane la quota destinata ai territori montani;
- a ripartire e ad accreditare al Comitato circondariale di Rimini e alle Province la quota destinata ai territori non montani.
Art. 5
I programmi di intervento verranno predisposti, per i territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane e dal Comitato circondariale di Rimini nonchè, per la restante parte del territorio, dalle Province, sentiti i Comuni.
I programmi di intervento dovranno di norma essere formulati con riferimento ai progetti tecnici di massima predisposti dall'ENEL o dalle Aziende municipalizzate.
Art. 6
Sulla base delle convenzioni previste all'articolo 3, l'ENEL o le Aziende municipalizzate provvederanno alla redazione dei progetti esecutivi inerenti ai programmi d' intervento di cui al precedente articolo.
Tali progetti comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione, nelle zone rurali, dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura e delle attività connesse, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze nonchè la determinazione del relativo onere finanziario.
Sulla base della spesa prevista per ciascun progetto esecutivo, l'Ente, o il Comitato, che ha predisposto il programma di intervento, determinerà l'ammontare della spesa residua che rimane a carico dei singoli utenti e acquisirà il conseguente impegno finanziario degli interessati.
L'Ente, o il Comitato, di cui al comma precedente, provvederà al riscontro ed alla approvazione dei progetti esecutivi e ad assumere l'impegno a carico del bilancio regionale nei limiti delle somme accreditate ai sensi del precedente articolo 4. L'Ente o il Comitato comunicano all'ENEL o alle Aziende municipalizzate il nulla- osta per l'inizio dei lavori.
Art. 7
Ad opere eseguite, sulla base dello stato finale dei lavori verificati in via amministrativa e tecnica, distintamente per ciascun progetto realizzato, l'Ente - o il Comitato - che ha approvato il progetto esecutivo liquiderà all'ENEL o all'Azienda municipalizzata la quota di contributo a carico della Regione.
L'Ente o il Comitato, di cui al comma precedente, hanno facoltà di avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti di cui alla presente legge, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Ai fini della erogazione dei contributi, sono autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale, apposite aperture di credito a favore dei Presidenti delle Comunità montane, delle Giunte provinciali e del Comitato circondariale di Rimini, sia in conto della competenza che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole Province, alle Comunità montane o al Comitato circondariale di Rimini ai sensi del precedente articolo 4. I Presidenti delle Province, delle Comunità montane e del Comitato circondariale di Rimini dispongono la erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma dei Presidenti stessi e dei responsabili degli uffici di ragioneria o, in assenza di essi, di un funzionario appositamente incaricato.
Per il funzionamento delle aperture di credito, di cui al precedente comma, si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme degli articoli 56- 61 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
Le Comunità montane, le Province e il Comitato circondariale di Rimini, nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, operano in collaborazione con i Comuni interessati e svolgono altresì la consultazione delle organizzazioni economiche e sociali operanti nel settore.
Art. 9
Le norme di attuazione della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 10
Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.
Art. 11
Si richiamano, in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge, le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare il quinto comma dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno.
Art. 12
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di L.4.000.000.000, cui l'amministrazione regionale fa fronte mediante la contrazione di mutui passivi per l'importo complessivo di L.4.000.000.000, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 13.
Art. 13
I mutui per il finanziamento degli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a venti anni ed un tasso non superiore al 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.390.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994. Esso fara carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrattazione dei mutui, l'operazione finanziaria di cui al I comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel V comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggior spesa di L.390.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2240.
Art. 14
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni
Cap.20140 " Mutui per il finanziamento di interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento della elettrificazione rurale ".( cni) (titolo V - categoria 1a - rubrica 4a - Mutui per il finanziamento di investimenti in campo economico)
L.4.000.000.000
PARTE SPESA
a)Variazione in aumento:
Cap.67600 " Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale ".( cni) (titolo II - sezione IV - categoria 11a - rubrica 4a)
L.4.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 luglio 1974

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