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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 1
La presente legge si propone di favorire la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto - coltivatrice, al fine di realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa e nella sua organizzazione associata, l'elemento fondamentale del proprio sviluppo.
A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da coltivatori diretti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati, e da cooperative agricole di conduzione terreni sia in proprietà che con divisione dei terreni fra i soci.

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