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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 10
All'onere di L.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa perl'esercizio medesimo ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio stesso.
Alla maggiore spesa di L.700.000.000 autorizzata per l'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l' amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune attribuito pro- quota alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.68600 " Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa " (contributi in conto interessi sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto coltivatrice) -( cni) - (Titolo II, Sezione IV, Rubrica 7a, Categoria 11a)
L.700.000.000
b)Variazione in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.700.000.000

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