LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26
PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974
Art. 2
Ai fini di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di L.700 milioni da destinare alla concessione del contributo regionale nel pagamento degli interessi sui mutui, erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per acquisto di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.
La quota di tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilita nella misura dell'uno per cento con riferimento ad una durata del mutuo di trent' anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione, che tuttavia non può essere inferiore a dieci anni.
Le annualità da ascrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.700.000.000 per l'esercizio 1974; L.1.400.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 2004; L.700.000.000 per l'esercizio 2005.