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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 2
Ai fini di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di L.700 milioni da destinare alla concessione del contributo regionale nel pagamento degli interessi sui mutui, erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno, dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per acquisto di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
La quota di tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilita nella misura dell'uno per cento con riferimento ad una durata del mutuo di trent' anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione, che tuttavia non può essere inferiore a dieci anni.
Le annualità da ascrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.700.000.000 per l'esercizio 1974; L.1.400.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 2004; L.700.000.000 per l'esercizio 2005.

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