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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 3
La concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi non può essere cumulata, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni in materia.
I nulla- osta per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi statali vigenti in materia sono accordati sentito il parere della commissione provinciale già istituita ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
Non è ammesso il trasferimento del beneficio se non previa autorizzazione dell'organo che ha emesso il nulla- osta.

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