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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 4
Alla liquidazione del contributo regionale sugli interessi per le operazioni di cui alla presente legge, si provvede con deliberazione della giunta regionale.
Il contributo sarà corrisposto direttamente agli istituti od enti dietro presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del DPR 22 maggio 1967, n. 446 Sito esterno, in annualità costanti posticipate.

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