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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 6
Le domande già acquisite agli atti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'ispettorato agrario compartimentale per effetto delle leggi statali, si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge, fermo restando quanto disposto dal 1 comma del precedente articolo 3.

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