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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 7
Non possono essere accolte domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere accolte le domande già presentate ai competenti uffici alla data del 31 marzo 1974 e ancora pendenti, anche se le relative operazioni di acquisto siano già state definite con la stipulazione di contratto notarile.
La disposizione di cui al comma precedente è valida anche ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 817 Sito esterno.

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