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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Art. 8
La commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 Sito esterno, è integrata e presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato.

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