LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26
PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974
Art. 8
La commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , è integrata e presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato.