Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 dell' 8 luglio 1974

Il Consiglio regionale ha ti sto solo dicendo k ti lascio in pace,sottoscrit
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La presente legge si propone di favorire la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto - coltivatrice, al fine di realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa e nella sua organizzazione associata, l'elemento fondamentale del proprio sviluppo.
A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da coltivatori diretti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati, e da cooperative agricole di conduzione terreni sia in proprietà che con divisione dei terreni fra i soci.
Art. 2
Ai fini di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di L.700 milioni da destinare alla concessione del contributo regionale nel pagamento degli interessi sui mutui, erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno, dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per acquisto di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
La quota di tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilita nella misura dell'uno per cento con riferimento ad una durata del mutuo di trent' anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione, che tuttavia non può essere inferiore a dieci anni.
Le annualità da ascrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate: L.700.000.000 per l'esercizio 1974; L.1.400.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 2004; L.700.000.000 per l'esercizio 2005.
Art. 3
La concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi non può essere cumulata, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni in materia.
I nulla- osta per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi statali vigenti in materia sono accordati sentito il parere della commissione provinciale già istituita ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
Non è ammesso il trasferimento del beneficio se non previa autorizzazione dell'organo che ha emesso il nulla- osta.
Art. 4
Alla liquidazione del contributo regionale sugli interessi per le operazioni di cui alla presente legge, si provvede con deliberazione della giunta regionale.
Il contributo sarà corrisposto direttamente agli istituti od enti dietro presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del DPR 22 maggio 1967, n. 446 Sito esterno, in annualità costanti posticipate.
Art. 5
Si richiamano, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, anche le disposizioni delle leggi attualmente in vigore in materia e, in particolare, delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.
Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le disposizioni del DPR 15 novembre 1965, n. 1390 Sito esterno.
Art. 6
Le domande già acquisite agli atti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'ispettorato agrario compartimentale per effetto delle leggi statali, si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge, fermo restando quanto disposto dal 1 comma del precedente articolo 3.
Art. 7
Non possono essere accolte domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere accolte le domande già presentate ai competenti uffici alla data del 31 marzo 1974 e ancora pendenti, anche se le relative operazioni di acquisto siano già state definite con la stipulazione di contratto notarile.
La disposizione di cui al comma precedente è valida anche ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 817 Sito esterno.
Art. 8
La commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 Sito esterno, è integrata e presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato.
Art. 9
Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione della direttiva comunitaria n. 159/ 72 del 17 aprile 1972.
Art. 10
All'onere di L.700.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa perl'esercizio medesimo ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio stesso.
Alla maggiore spesa di L.700.000.000 autorizzata per l'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l' amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune attribuito pro- quota alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.68600 " Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa " (contributi in conto interessi sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto coltivatrice) -( cni) - (Titolo II, Sezione IV, Rubrica 7a, Categoria 11a)
L.700.000.000
b)Variazione in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.700.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 luglio 1974

Espandi Indice