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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/01/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/04/1997

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 16 novembre 1985 n. 23

LR 24 aprile 1997 n.7

Art. 1

(aggiunto ultimo comma da art. 11 L.R.16 novembre 1985 n. 23)

La presente legge si propone di favorire la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice, al fine di realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa e nella sua organizzazione associata, l'elemento fondamentale del proprio sviluppo.
A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da coltivatori diretti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati, e da cooperative agricole di conduzione terreni sia in proprietà che con divisione dei terreni fra i soci.
Alternativamente ai contributi in conto interessi di cui al comma precedente, possono concedersi contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40% della spesa ammessa.

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