Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/01/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/04/1997
LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 26
PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA
Art. 1
(aggiunto ultimo comma da art. 11 L.R.16 novembre 1985 n. 23)
La presente legge si propone di favorire la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice, al fine di realizzare un ordinamento agricolo che trovi nell'impresa di proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa e nella sua organizzazione associata, l'elemento fondamentale del proprio sviluppo.
A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da coltivatori diretti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed altri manuali lavoratori della terra, singoli od associati, e da cooperative agricole di conduzione terreni sia in proprietà che con divisione dei terreni fra i soci.
Alternativamente ai contributi in conto interessi di cui al comma precedente, possono concedersi contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40% della spesa ammessa.