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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/04/1997

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 26

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 16 novembre 1985 n. 23

LR 24 aprile 1997 n.7

Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 14 L.R. 24 aprile 1997 n. 7)

Ai fini di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di L.700 milioni da destinare alla concessione del contributo regionale nel pagamento degli interessi sui mutui, erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 Sito esterno, dagli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per acquisto di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
La quota di tasso d'interesse, da porre a carico del beneficiario, sarà determinata nel rispetto delle condizioni fissate dal Governo con il decreto di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato, in vigore al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo. L'intervento regionale è limitato ad un massimo di quindici annualità qualunque sia la durata effettiva del mutuo, che non può tuttavia essere inferiore a dieci anni.
Le annualità da ascrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi ed a quelli futuri, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:
L.700.000.000 per l'esercizio 1974;
L.1.400.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 2004;
L.700.000.000 per l'esercizio 2005.

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