Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/10/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/04/1997
LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 26
PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA
Art. 3
La concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi non può essere cumulata, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni in materia.
I nulla-osta per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi statali vigenti in materia sono accordati sentito il parere della commissione provinciale già istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.
Non è ammesso il trasferimento del beneficio se non previa autorizzazione dell'organo che ha emesso il nulla-osta.