Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/07/2005 | ||
2. | 27/07/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/04/1997
LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 26
PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA
Art. 4
Alla liquidazione del contributo regionale sugli interessi per le operazioni di cui alla presente legge, si provvede con deliberazione della giunta regionale.
Il contributo sarà corrisposto direttamente agli istituti od enti dietro presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446 , in annualità costanti posticipate.