Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 09/01/2023 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/04/1997
LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 26
PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE DIRETTA, SINGOLA E COOPERATIVA
Art. 7
Non possono essere accolte domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere accolte le domande già presentate ai competenti uffici alla data del 31 marzo 1974 e ancora pendenti, anche se le relative operazioni di acquisto siano già state definite con la stipulazione di contratto notarile.
La disposizione di cui al comma precedente è valida anche ai fini dell'applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 817 .