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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D' ACQUA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 8 luglio 1974

Art. 1
Finalità della legge
In base ai DPR 15 gennaio 1972 n. 8 Sito esterno e n. 11, la Regione assume a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna necessarie per la regolazione degli stessi e per la sistemazione idrogeologica dei relativi bacini.
Dette opere comprendono quelle di IV e V categoria e non classificate ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le opere idrauliche nei corsi d' acqua ricadenti nei territori montani, di cui all'art. 39 - 2 comma, ultima parte - del RD 30 dicembre 1923 n. 3267.
Dette opere in particolare concernono:
- sistemazioni dell'alveo, contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d' acqua naturali;
- manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua.
Nella localizzazione di tali opere si terrà conto anche delle esigenze di difesa degli abitati e di importanti opere pubbliche.

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