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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1974, n. 27

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE NEI CORSI D' ACQUA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 8 luglio 1974

Art. 3
Programmi di intervento
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti.
La Giunta regionale formula le sue proposte previa consultazione delle amministrazioni provinciali, delle Comunità montane, del Comitato circondariale di Rimini nonchè delle rappresentanze dei comprensori interessati.
Detti programmi sono formulati organicamente per bacino idrografico, tenendo conto delle situazioni di maggior dissesto idraulico ed avendo presenti i programmi predisposti dallo Stato per le opere di sua competenza.

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